REGOLAMENTO E.B.A.L.
(Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria)
Articolo n. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento, disciplina il funzionamento dell’E.B.A.L. ed è integrativo dell’accordo istitutivo stipulato il 30/09/1974 per la provincia di Imperia e degli accordi provinciali specifici per i territori delle province di Genova, Savona, La Spezia.
Entra in vigore dal 01/07/2025 ed il Comitato annualmente ha l’obbligo di rivederlo per eventuali proposte di modifica.
Articolo n. 2 – AMMINISTRAZIONE
L’E.B.A.L. ha sede in Sanremo (IM) – Via Roma, 187 ed è dotato di un ufficio che ne cura la segreteria e l’operatività.
Il gettito complessivo dei contributi giornalieri fissato dal CPL è da calcolarsi sulla retribuzione lorda contrattuale sia per gli operai agricoli, florovivaisti, manutentori del verde, agrituristici, ittici e mitilicoltori a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato e delle aziende che fanno richiesta di aderire.
Quanto sopra è dovuto per ciascuna giornata accertata in via definitiva per l’anno precedente ai fini dell’applicazione dei contributi agricoli unificati, anche nel caso in cui l’azienda avesse diritto ad agevolazioni contributive di qualsiasi genere. Detto contributo è per il 64% a carico del datore di lavoro e per il 36% a carico del lavoratore. I contributi sono versati a cura del datore di lavoro a mezzo modello F24 inviato dall’ I.N.P.S. della provincia di competenza.
Articolo n. 3 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO
I lavoratori aventi titolo alle prestazioni E.B.A.L. sono i dipendenti con la qualifica di operaio, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, di aziende agricole, che applicano il CPL operai agricoli e florovivaisti, aziende cooperative agricole e aziende forestali che dichiarano i propri dipendenti alla gestione previdenziale agricola delle province della Liguria. Per tutte le aziende che non applicano il CPL agricoli è necessario che facciano richiesta di adesione scritta che verrà valutata dal comitato.
Articolo n. 4 – DIRITTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE DALL’E.B.A.L.
Il diritto ad ottenere le prestazioni erogate dall’E.B.A.L. sorge con il realizzarsi delle seguenti condizioni:
a) Per prestazioni di malattia (vedi successivo art. 6), riconosciuto dall’INPS, è necessario un accredito di giornate retribuite non inferiore a 51 (cinquantuno), nell’anno in cui viene richiesta la prestazione e/o nell’anno precedente;
b) Per prestazioni di infortunio (vedi successivo art. 6) è sufficiente il riconoscimento da parte dell’Ente Inail;
c) Per prestazioni straordinarie (vedi successivo art. 7) è necessario un accredito di giornate retribuite non inferiore a 101 (centouno), nell’anno in cui viene richiesta la prestazione e/o nell’anno precedente.
d) Che siano stati versati all’E.B.A.L. i contributi da parte dell’azienda presso la quale il richiedente presta o ha prestato la propria attività lavorativa, oppure in caso di inadempienza l’azienda abbia accettato il debito, previa adesione ad un piano di rateizzazione proposto e accertato dal Comitato di Gestione dell’E.B.A.L.
e) A partire dal 01/07/2025 è obbligatorio allegare alla richiesta di rimborsi art.7 un estratto contributivo o un documento che certifichi le giornate lavorate nell’anno in corso o nell’anno precedente.
Articolo n. 5 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO
Sono esclusi dalle prestazioni i lavoratori che fruiscono di indennità in altri settori di attività o che prestino la loro opera in aziende non aventi luogo di lavoro nelle province della Liguria.
Articolo n. 6 – TRATTAMENTO ORDINARIO – INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO
A – In caso di malattia l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto:
1. Operaio a Tempo Indeterminato: ad un’integrazione, per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno (1° gennaio – 31 dicembre), per ogni giornata riconosciuta e liquidata dall’Ente all’uopo preposto, pari alla differenza fra quanto liquidato dall’Ente e il 100% (cento per cento) della retribuzione contrattuale percepita all’insorgere dell’evento comprensiva dei relativi ratei di 13° e 14° mensilità.
2. Operaio a Tempo Determinato: ad un’integrazione, per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno (1° gennaio-31 dicembre), per ogni giornata riconosciuta e liquidata dall’Ente, pari alla differenza fra quanto liquidato dall’Ente e il 100% (cento per cento) della retribuzione contrattuale.
In deroga alle disposizioni INPS vigenti per gli OTI e gli OTD, l’E.B.A.L. assorbe l’integrazione pari al 100% della retribuzione contrattuale del periodo di carenza riconosciuta dall’Ente pari a tre giorni .
Alla domanda di integrazione della malattia vanno allegati:
– Certificato medico
– Busta paga del periodo della malattia per gli OTI
– Certificato di liquidazione dell’Inps (in caso di malattie superiori ai 3 giorni) recante indicazione della retribuzione media giornaliera per gli OTD.
– Iban del richiedente
B – In caso di infortunio l’operaio agricolo, in aggiunta al trattamento di Legge, avrà diritto:
1. Operaio a Tempo Indeterminato: ad un’integrazione, per ogni giornata riconosciuta e liquidata dall’Ente all’uopo preposto, pari alla differenza fra quanto liquidato dall’Ente e il 100% (cento per cento) della retribuzione contrattuale percepita all’insorgere dell’evento comprensiva dei relativi ratei di 13° e 14° mensilità.
2. Operaio a Tempo Determinato: ad un’integrazione, per ogni giornata riconosciuta e liquidata dall’Ente, pari alla differenza fra quanto liquidato dall’Ente e il 100% (cento per cento) della retribuzione contrattuale percepita all’insorgere dell’evento.
In deroga a quanto stabilito dall’articolo n. 213 del Testo Unico sugli Infortuni DPR del 30 giugno 1965 n. 1124, l’E.B.A.L. assorbe l’integrazione dei primi tre giorni di carenza in sostituzione dei datori di lavoro.
Alla domanda di integrazione dell’infortunio vanno allegati:
– Prospetto di liquidazione dell’Inail
– Iban del richiedente
C – Sussidio integrativo per maternità a rischio
Per le lavoratrici che, a causa di gravi complicanze della gestazione documentate dai certificati previsti dalla normativa vigente, devono assentarsi anticipatamente rispetto alla data dell’astensione obbligatoria, viene stabilito un contributo mensile forfetario di euro 250,00 per tutta la durata di assenza anticipata.
La domanda di integrazione va presentata dopo il parto, entro 60 giorni.
Alla domanda per maternità a rischio vanno allegati:
– certificato medico e/o provvedimento della competente Direzione Provinciale del Lavoro di interdizione lavorativa che indichi il periodo totale di astensione.
– Iban della richiedente
Articolo n. 7 – TRATTAMENTO PRESTAZIONI STRAORDINARIE
Su insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, che potrà richiedere documentazione integrativa a verifica dei dati dichiarati e decidere di liquidare somme diverse in base alle disponibilità finanziarie, gli aventi diritto, in aggiunta alle prestazioni di cui al precedente art. 6, potranno inoltre fruire di:
A – indennità di decesso per infortunio sul lavoro dell’iscritto all’E.B.A.L. Questa indennità è concessa sia all’operaio agricolo che al datore di lavoro.
Il valore dell’indennità da corrispondere complessivamente agli eredi sarà del seguente importo:
– euro 3.000,00 (tremila).
Per avere diritto a tale indennità i richiedenti dovranno produrre la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate.
Ebal riconoscerà a ciascun erede la rispettiva parte secondo la quota di eredità spettante a quest’ultimo.
Tale prestazione ha natura unitaria e gli eredi legittimi o affini dell’iscritto defunto sono creditori in solido dell’Ebal ex art. 1292 c.c.; la domanda puo’ essere presentata da uno solo e l’adempimento verso questi libera E.B.A.L. anche verso altri.
Alla domanda vanno allegati:
– Domanda di successione presentata in Agenzia delle Entrate
– Denuncia di infortunio Inail
– Iban del richiedente
B – contributo per l’acquisto di articoli ortopedici, occhiali da vista, lenti a contatto da vista, apparecchi acustici.
Contributo per dentista per apparecchi ortodontici, protesi dentarie, impianti/corone/capsule dentali (è richiesta questa specifica nella fattura del Dentista, diversamente le pratiche saranno respinte).
Questo contributo è concesso solo agli operai agricoli ed ai loro familiari a carico.
L’E.B.A.L. rimborserà, dietro presentazione di idonea documentazione relativa alle spese sostenute, un importo pari al 60% (sessanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile per un totale annuo di euro 600,00 (seicento) a famiglia. Di quanto sopra potranno beneficiare anche i seguenti familiari dell’operaio agricolo: figli minorenni o maggiorenni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché il coniuge non separato o unito civilmente, i genitori, purché all’atto dell’evento risultino a carico del lavoratore ai fini fiscali (cioè beneficiano della detrazione fiscale spettante per legge).
Alla domanda vanno allegati:
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Autocertificazione a conferma che anche per l’anno in corso i familiari sono a carico
– Fattura o scontrino fiscale della prestazione
– Iban del richiedente
C – Contributo per la frequenza dei corsi universitari. Questo contributo è concesso solo all’operaio agricolo.
Per gli studenti, figli di dipendenti di aziende iscritte all’E.B.A.L., regolarmente frequentanti corsi universitari, in regola con gli esami previsti dal piano di studi personale approvato dal Consiglio di Facoltà, per ogni anno di corso accademico regolarmente concluso sarà erogata una somma annuale pari ad euro 500,00 (cinquecento).
Alla domanda devono essere allegati:
– dichiarazione dell’Università attestante che lo studente è in regola con l’anno accademico
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Autocertificazione a conferma che anche per l’anno in corso i familiari sono a carico
– Iban del richiedente
D – Borse di studio per la laurea.
Questo premio è concesso sia all’operaio agricolo che al datore di lavoro.
Per gli studenti, figli di dipendenti e figli di datori di lavoro titolari di aziende in regola con il versamento dei contributi E.B.A.L., che hanno conseguito la laurea con votazione pari a 110/110 sarà corrisposta una somma di € 1000,00 (mille).
Alla domanda devono essere allegati:
– Attestazione della votazione conseguita
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Autocertificazione a conferma che anche per l’anno in corso i familiari sono a carico
– Iban del richiedente
E – Erogazione di sussidi straordinari: sussidi una tantum annuali per basso reddito (lettera a) e figli con handicap (lettera b)
a) Per i lavoratori con famiglia numerosa (dai 3 figli in su), potrà essere erogato un contributo straordinario annuale.
Il Comitato delibera il sotto indicato scaglione di reddito, derivante dal modello ISEE, a cui verrà conseguentemente liquidato l’importo relativo:
• Da euro 0,00 a euro 5.000,00 verranno liquidati euro 350,00
• Da euro 5.001,00 a euro 7.000,00 verranno liquidati euro 250,00
• Con un valore isee superiore ai 7.000,00 euro non verrà liquidato nessun importo
Il Comitato fa salva comunque la possibilità di liquidare importi diversi a proprio ed insindacabile giudizio in caso di mancanza di fondi.
Alla domanda devono essere allegati:
– Modello ISEE
– Iban del richiedente
b) Per i lavoratori con figli portatori di handicap potrà essere erogato un sussidio straordinario annuale secondo il seguente parametro ISEE:
• Da euro 0,00 a euro 12.000,00 verrà liquidata la somma di euro 1000,00
• Con un valore ISEE superiore ai 12.000,00 euro non verrà liquidato nessun importo
Alla domanda devono essere allegati:
– Modello ISEE
– Iban del richiedente
– Documento attestante l’invalidità
Su giudizio insindacabile del Comitato di Gestione, per particolari casi non previsti dal presente Regolamento potranno essere erogati aiuti ai dipendenti di aziende palesemente in difficoltà economica.
F – rimborso spese per l’acquisto dei libri scolastici per alunni delle scuole medie e superiori. Questo contributo è concesso solo agli operai agricoli ed ai loro familiari a carico.
A partire dall’anno scolastico 2025/2026 il rimborso libri verrà erogato rimborsando ogni singolo scontrino o fattura al 100% fino al raggiungimento del tetto massimo di € 200,00 per ciascun figlio.
Alla domanda vanno allegati:
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Fattura o scontrino fiscale della prestazione
– Iban del richiedente
Attenzione! Si accettano solo fatture o scontrini recanti indicazione del testo scolastico acquistato e non generici.
G – Convenzioni sottoscritte dall’E.B.A.L.
I soggetti aventi diritto di cui all’art. 3 potranno altresì usufruire di eventuali convenzioni che l’E.B.A.L. sottoscriverà con centri privati e non.
Gli operai per usufruire dei trattamenti straordinari di cui ai punti A); B); C); D); E); F); del presente articolo 7, devono, per l’anno in corso o per l’anno precedente, aver lavorato almeno 101 (centouno) giornate (non cumulabili) e documentate da estratto conto contributivo o documento attestante le giornate lavorate.
Le prestazioni dell’articolo 7 spettano nell’anno fino ad un massimo di spesa prevista dai singoli punti del regolamento. Quanto poi al fatto della cumulabilità di due domande relative ad uno stesso nominativo ma per prestazioni straordinarie differenti, le richieste, in questo caso, verranno pagate entrambe.
Le domande volte ad ottenere i trattamenti straordinari previsti dal presente articolo dovranno essere tutte sottoposte all’approvazione del Comitato di Gestione il quale, di volta in volta, delibererà sulla loro liquidazione e potrà liquidare importi diversi a proprio ed insindacabile giudizio in caso di mancanza di fondi.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in piu’ aziende durante il corso dell’anno, è possibile presentare domande per gli art. 6 e 7 compilando un modulo per ogni azienda oppure compilando un solo modulo e allegando una CU che certifica le giornate lavorate.
Articolo n. 8
a) CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE – CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Il Comitato di Gestione, nell’ intento di promuovere lo sviluppo delle capacità produttive e professionali delle aziende aderenti all’ E.B.A.L., concede aiuti economici per la realizzazione di percorsi formativi OBBLIGATORI aventi come scopo la qualificazione, la specializzazione, la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale dipendente e dei titolari delle imprese. Gli aiuti sono concessi in base alla disponibilità economica dell’Ente che dovrà, prioritariamente, coprire il fabbisogno delle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
Nello specifico Ebal finanzia corsi base e rinnovo di:
SICUREZZA LAVORATORI
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI
RSPP DATORI DI LAVORO
GRU A TORRE, MOBILE E PER AUTOCARRO
RLS
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
ANTINCENDIO
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
PRIMO SOCCORSO
ESCAVATORI
PREPOSTO
PATENTINO FITOFARMACI
DIRIGENTE
I soggetti che potranno accedere ed usufruire di tali aiuti sono:
-le aziende regolarmente iscritte all’ ente ed in regola con i versamenti;
-le Associazioni datoriali costituenti l’ente direttamente o attraverso i propri enti di formazione e/o convenzionati;
Le aziende nuove iscritte che non hanno ancora maturato il diritto alla prestazione dovranno sottoscrivere l’impegno a riconoscere il debito che matureranno nei confronti dell’Ente.
Le parti sopra richiamate potranno richiedere il finanziamento di tali iniziative, presentando domanda entro il 31 marzo di ogni anno al Comitato di Gestione dell’E.B.A.L
La spesa massima ammissibile per singolo piano per corso non potrà eccedere gli € 7.000,00 (settemila/00) entro il limite massimo di € 20(venti) all’ora, omnicomprensive, per partecipante. In deroga solo per i corsi RSPP la spesa massima ammissibile sarà di € 9.000,00 (novemila/00).
Il numero minimo consentito di destinatari finali per singolo corso è di 7 (sette) partecipanti e dovrà essere garantita la partecipazione effettiva dei soggetti interessati
all’attività formativa per una percentuale minima del 75% del monte ore indicato nel corso.
E’ consentito al titolare di ogni singola azienda presentare progetti di formazione obbligatoria per sé stesso e per i propri dipendenti (Il numero minimo consentito di destinatari finali per singolo corso è di 7 partecipanti) utilizzando moduli da richiedere alla segreteria E.B.A.L..
L’aiuto concedibile sarà pari ad un finanziamento fino al 100% delle spese indicate in progetto ed effettivamente sostenute in sede di rendicontazione. Questa percentuale viene riconosciuta in base alle disponibilità finanziarie.
In caso di richieste superiori alle reali disponibilità dell’Ente sarà cura del Comitato deliberare l’approvazione e l’importo da riconoscere.
Nel modulo da compilare dovranno essere indicati:
-la data di inizio corso;
-l’argomento trattato nel corso;
-le ore totali del corso;
-i nominativi dei soggetti destinatari, che dovranno essere obbligatoriamente quelli dei titolari, delle aziende regolarmente iscritte all’E.B.A.L. da almeno due anni alla cassa ed in regola con i versamenti, dei loro coadiuvanti familiari e/o dei lavoratori occupati presso tali aziende; fatto salvo quanto previsto per i corsi sulla sicurezza;
-la richiesta di finanziamento;
Sarà cura del soggetto proponente verificare e garantire l’idoneità dei destinatari e la regolarità di iscrizione all’Ente, anche con l’ausilio della segreteria tecnica che rilascerà opportuna documentazione.
Le attività formative dovranno concludersi, a pena di revoca degli aiuti concessi, entro il 31/12. L’avvio dell’attività corsuale dovrà essere comunicato al Comitato E.B.A.L. e dovrà avere inizio entro e non oltre 10 (dieci) mesi dalla comunicazione di concessione del finanziamento. E’ facoltà dell’Ente decidere di effettuare sopralluoghi congiunti per verificare l’effettiva attività formativa.
L’erogazione degli aiuti verrà effettuata, al termine della formazione ed a rendicontazione presentata, previa verifica e regolarità della documentazione esibita.
La rendicontazione dovrà contenere:
-Registri presenze debitamente firmati da allievi e docenti;
-Attestati di partecipazione;
-Ultima busta paga degli allievi partecipanti
-Foglio firme di presa visione del video pubblicitario dell’Ebal
Il Comitato dell’Ebal autorizza i soggetti che hanno presentato un programma formativo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di svolgere le attività formative a distanza FAD (on line) utilizzando la modalità sincrona (tutti davanti allo schermo contemporaneamente.
Gli enti formatori dovranno comunicare all’Ebal l’avvio di ogni corso indicando altresì il calendario delle lezioni e la piattaforma su cui verrà realizzata l’attività.
b) CONTRIBUTI PER LA INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO EBAL AGLI OPERAI
Per garantire l’informazione ai soggetti destinatari delle opportunità e delle provvidenze gestite dall’Ente, potranno essere previste e finanziate attività informative realizzate dalle
O.O.S.S dei lavoratori. Il Comitato di Gestione, concede aiuti economici per la realizzazione di percorsi informativi aventi come scopo la divulgazione del regolamento e della modulistica agli operai agricoli. Gli aiuti saranno concessi per attività svolta esclusivamente nei confronti di operai che lavorano o lavoreranno per aziende in regola con la contribuzione Ebal e comunque in base alla disponibilità economica dell’Ente che dovrà, prioritariamente, coprire il fabbisogno delle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
Le organizzazioni sindacali potranno richiedere il finanziamento di tali iniziative, presentando domanda entro il 31 marzo di ogni anno al Comitato di Gestione dell’E.B.A.L
L’aiuto concedibile sarà pari ad un contributo fino al 100% delle spese indicate in progetto ed effettivamente sostenute in sede di rendicontazione. Questa percentuale viene riconosciuta in base alle disponibilità finanziarie.
In caso di richieste superiori alle reali disponibilità dell’Ente sarà cura del Comitato deliberare l’approvazione e l’importo da riconoscere.
L’attività informativa dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità:
-contatti personali presso gli sportelli delle OO.SS. dei lavoratori della durata di un ora
-incontri collettivi, con un minimo di 7 partecipanti, della durata di 2.5 ore
Ebal riconoscerà un contributo di € 15 all’ora a dipendente informato per incontri allo sportello e di 20 € all’ora a dipendente informato durante gli incontri collettivi
La rendicontazione dovrà contenere:
-Registri firme contenenti data, nominativo del datore di lavoro e firma dell’operaio su modulistica predisposta da Ebal
-Ultima busta paga degli operai a cui si rivolge l’attività o altro documento probante la condizione di operaio agricolo
Sarà cura del soggetto proponente verificare e garantire l’idoneità dei destinatari e la regolarità di iscrizione all’Ente, anche con l’ausilio della segreteria tecnica che rilascerà opportuna documentazione.
Articolo n. 9 – SOSPENSIONE DEL DIRITTO
I provvedimenti di sospensione o di addebiti che saranno presi a carico del lavoratore dagli Enti preposti, avranno effetto anche per indennità integrativa erogata dall’E.B.A.L. Il lavoratore è comunque tenuto a rimborsare quanto indebitamente percepito.
Articolo n. 10 – DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.
Le domande, di cui all’art. 6 e 7 a pena di decadenza devono essere presentate all’E.B.A.L. entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’Ente preposto all’erogazione ha liquidato definitivamente la pratica riferita all’evento. Nel caso di richieste per prestazioni ai sensi dell’art 7, le stesse dovranno pervenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della spesa affrontata.
La spedizione potrà avvenire con mezzi telematici o attraverso la posta sia ordinaria che straordinaria, in tal caso farà fede il timbro postale di avvenuta spedizione.
Devono essere corredate da tutta la documentazione richiesta firmate in originale dal lavoratore e firmate e timbrate in originale dal datore di lavoro.
Le richieste per art. 6 e 7 dovranno essere presentate tramite l’apposito modulo allegando la documentazione richiesta.
Articolo n. 11- NORME GENERALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme stabilite dagli Enti preposti a tali adempimenti.
Il presente Regolamento è stato redatto secondo le norme stabilite dall’Accordo istitutivo del 30 settembre 1974 e sue modifiche ed integrazioni.
È stato approvato dalle organizzazioni Sindacali regionali della Liguria:
Confagricoltura Liguria
Coldiretti Liguria
Confederazione Italiana Agricoltori Liguria
FAI-C.I.S.L. Liguria
FLAI-C.G.I.L. Liguria
UILA-U.I.L. Liguria
Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni norma presente in precedenti regolamenti